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REGOLAMENTO ARBITRALE





SEZIONE PRIMA: INIZIO DEL PROCEDIMENTO


Articolo 1 (Convenzione arbitrale)

1. Se le parti hanno stipulato una clausola compromissoria o un compromesso che contiene il rinvio all' "arbitrato dello Sportello arbitrale ANIP Albo Nazionale Informatici Professionisti" o altra espressione equivalente, tutte le controversie cui l'accordo compromissorio stesso si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale, diretto a concludersi con la pronuncia di un lodo suscettibile di acquistare efficacia esecutiva in conformità dell'articolo 825 c.p.c.; si fa luogo invece all'arbitrato irrituale, qualora la volontà delle parti si sia chiaramente espressa in tal senso.
2. Qualora manchi o sia insufficiente il riferimento all'arbitrato da svolgersi presso lo Sportello Arbitrale ANIP, la domanda di arbitrato può essere ugualmente trasmessa, purché entrambe le parti sottoscrivano preventivamente un'integrazione del compromesso o della clausola.

Articolo 2 (La domanda arbitrale)

1. La parte che intende promuovere un procedimento di arbitrato rituale o irrituale dovrà far pervenire, presso lo Sportello arbitrale, una domanda sottoscritta in un numero di copie pari al numero di arbitri designati, con una copia per la controparte ed una per la Segreteria. Nel caso di domanda congiunta è sufficiente allegare alla domanda una copia per la Segreteria ed una copia pari al numero di arbitri che compongono l'Organo Arbitrale. 2. La domanda deve contenere:

  • a) il nome delle parti e la loro residenza, o trattandosi di società, il tipo, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
  • b) l'esposizione dei fatti, la formulazione dei quesiti e l'indicazione, anche sommaria, del valore economico della controversia;
  • c) la nomina dell'Organo Arbitrale, nel caso competa alla parte, ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
  • d) il compromesso o la clausola compromissoria;
  • e) l'indicazione del tipo di arbitrato (rituale o libero) e del tipo di pronuncia (diritto o equità), nel caso in cui tali precisazioni manchino o siano non del tutto chiare nell'accordo compromissorio;
  • f) la procura alle liti del difensore se nominato e l'eventuale elezione di domicilio;
  • g) l'indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni altro documento che la parte ritiene di allegare. La domanda è inammissibile se manchi o risulti assolutamente incerto alcuno degli elementi specificati alle lettere a), b), d) del presente articolo.
3. La Segreteria provvede a trasmettere la copia alla controparte con raccomandata A/R.

Articolo 3 (Risposta del convenuto)

1. Il convenuto, entro 30 giorni dalla notifica della domanda dovrà depositare, presso la Segreteria dello Sportello arbitrale, la propria memoria di risposta sottoscritta in un numero di copie pari al numero degli Arbitri che compongono l'Organo Arbitrale, con una copia per la controparte ed una per la Segreteria.
2. La risposta deve contenere:

  • a) nome del convenuto e la sua residenza, o trattandosi di società, il tipo, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
  • b) la replica e l'eventuale domanda riconvenzionale e l'indicazione, anche sommaria, del valore economico della controversia;
  • c) la nomina dell'Organo Arbitrale nel caso competa alla parte, ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
  • d) l'indicazione del tipo di arbitrato (rituale o libero) e del tipo di pronuncia (diritto o equità), nel caso in cui tali precisazioni manchino o siano non del tutto chiare nell'accordo compromissorio;
  • e) il nome, l'indirizzo e la procura alle liti del difensore se nominato e l'eventuale elezione di domicilio;
  • f) l'indicazione delle prove richieste;
  • g) ogni altro documento che la parte ritiene di allegare.
  • 3. La Segreteria provvede a trasmettere la copia alla controparte con raccomandata A/R .

Articolo 4 (Versamenti pecuniari)

1. Contestualmente al deposito della domanda di arbitrato la parte richiedente deve depositare allo Sportello arbitrale la somma necessaria per la copertura al 50% delle spese di segreteria, secondo il tariffario in vigore al momento della presentazione della domanda, e nel caso di arbitrato ordinario anche una somma pari al 30% del compenso minimo spettante all'Organo Arbitrale in relazione al valore della controversia, quale risulta dalla domanda.
2. Contestualmente al deposito della risposta la parte convenuta deve effettuare versamenti analoghi a quelli previsti per la parte attrice.
3. In caso di mancato pagamento, totale o parziale, delle somme di cui ai precedenti commi, la Segreteria comunica alle parti l'improcedibilità della domanda, assegnando un termine per provvedere.
4. Qualora nel corso del procedimento le parti siano richieste di effettuare ulteriori versamenti e non vi provvedano nei termini assegnati, la Segreteria dello Sportello arbitrale dichiara la sospensione del procedimento; la sospensione si intende revocata quando viene effettuato il pagamento mancante.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti se una parte non effettua il versamento da lei dovuto, ciascuna delle altre parti può provvedere al pagamento per intero; in tal caso l'importo relativo sarà riportato nel lodo quale credito della parte adempiente.
6. Decorsi due mesi dalla comunicazione della sospensione senza che il versamento sia eseguito dalle parti, la Segreteria può dichiarare l'estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è l'inadempimento.

Art. 5 (Controversie connesse)

1. Qualora, prima della nomina dell'Organo Arbitrale, vengano sollevate controversie tra loro connesse, il Consiglio Arbitrale, considerate le caratteristiche delle controversie, tenuto conto della legge processuale applicabile, previo accordo scritto delle parti, può autorizzare la riunione dei procedimenti affinché le controversie siano decise con un unico lodo.
2. In ogni caso non possono essere riunite controversie da decidersi con arbitrato rituale insieme a controversie da decidersi con arbitrato irrituale. Non possono essere riunite controversie da decidersi secondo diritto con controversie da decidersi secondo equità.

GLI ARBITRI

Articolo 6 (Albo degli Arbitri)

1. Il Presidente ANIP, eventualmente ove nominati coadiuvato da suoi collaboratori responsabili, procede alla formazione di un Albo degli Arbitri scelti tra professionisti ed esperti, particolarmente qualificati, in materie giuridiche e/o economiche, con documentata esperienza o formazione specifica in materia arbitrale.
2. Per i professionisti è prevista, oltre all'effettivo esercizio della professione, un'anzianità di iscrizione all'ordine o al collegio o all'albo di appartenenza di almeno 3 anni.
3. Per gli esperti è richiesta la produzione di idonea documentazione attestante l'esperienza pluriennale nelle materie suddette e la propria formazione e/o esperienza in materia arbitrale.
4. L'idoneità del curriculum presentato dall'interessato, ai fini dell'iscrizione, è oggetto di valutazione discrezionale del Presidente ANIP.
5. Nel caso in cui la controversia, per la particolarità della materia, richieda all'Organo Arbitrale conoscenze specifiche, lo stesso può nominare un arbitro non iscritto all'albo di cui ai commi precedenti comunicando la motivazione allo Sportello arbitrale ANIP
6. L'iscrizione all'Albo avviene su domanda dell'interessato ovvero su designazione del Presidente ANIP, previa accettazione dello stesso.
7. L'Albo è aggiornato periodicamente ed è rinnovato secondo necessità, a cura della segreteria dello Sportello arbitrale. Alla scadenza dell'anno solare i soggetti interessati dovranno comunicare la volontà di rinnovare l'iscrizione. Permane in capo al Presidente ANIP la piena discrezionalità nella valutazione. L'iscritto che alla scadenza non venga confermato e stia svolgendo la propria funzione nell'ambito di un procedimento arbitrale rimane in attività fino alla definizione del procedimento stesso.
8. In pendenza di procedimenti penali o disciplinari in capo al professionista il Presidente ANIP può discrezionalmente disporre la sospensione dall'Albo degli Arbitri, in attesa dell'esito del procedimento.
9. E' cancellato dall'Albo chi viene condannato in via definitiva per delitto non colposo, ovvero in caso di gravi sanzioni disciplinari adottate dai singoli Ordini o Collegi di appartenenza. La cancellazione viene disposta dalla segreteria dello Sportello Arbitrale e viene immediatamente pubblicata con apposita comunicazione.
10.L'iscritto può sempre chiedere allo sportello arbitrale di essere cancellato dall'Albo degli Arbitri.

Articolo 7 (Incompatibilità e decadenza)

1. Non possono essere nominati Arbitri e, se nominati, decadono dall'incarico coloro i quali siano dichiarati interdetti, inabilitati, falliti, interdetti dai pubblici uffici o da una professione o un'arte o condannati con sentenza irrevocabile per delitto non colposo.
2. Non può svolgere funzioni di Arbitro chi abbia già svolto l'incarico di Conciliatore relativamente alla stessa controversia.

Articolo 8 (Numero degli arbitri)

1. Le controversie sono risolte dall'Organo Arbitrale, intendendosi per tale l'Arbitro Unico o un Collegio di arbitri costituito sempre in numero dispari.
2. Se la convenzione arbitrale prevede un Collegio arbitrale senza indicare il numero dei membri, questo è composto da tre membri.
3. In assenza di un accordo delle parti circa il numero degli Arbitri la controversia è decisa da un Arbitro Unico. Tuttavia, il Consiglio Arbitrale può deferire la controversia ad un collegio arbitrale di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.

Articolo 9 (Nomina dell'Organo Arbitrale )

1. L'Organo Arbitrale è nominato secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale. 2. Qualora le parti convengano che la controversia venga risolta da un Arbitro Unico e questi non venga nominato di comune accordo, lo Sportello Arbitrale provvede alla nomina dello stesso, secondo i criteri prestabiliti dal Consiglio arbitrale, entro 30 gg dal termine ultimo per la costituzione.
3. Nel caso in cui la legge applicabile preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un terzo estraneo, il potere di scelta e di nomina degli stessi spetta esclusivamente allo Sportello Arbitrale secondo i criteri prestabiliti dal Consiglio arbitrale.
4. Nel caso in cui le parti convengano che la controversia venga risolta da un collegio di tre arbitri e non sia stabilito diversamente nella convenzione arbitrale, ciascuna parte nomina un arbitro rispettivamente nella domanda e nella risposta; se una delle parti non provvede, la nomina compete entro 30 giorni allo Sportello Arbitrale, secondo i criteri prestabiliti dal Consiglio arbitrale.
5. Il terzo arbitro, che assume la Presidenza del Collegio, è nominato dagli altri due arbitri entro 15 gg della comunicazione di accettazione della nomina da parte degli stessi ovvero, in mancanza di accordo, entro i successivi 30 gg, dallo Sportello Arbitrale, secondo i criteri prestabiliti dal Consiglio arbitrale e viene scelto, preferibilmente, tra gli iscritti all'Albo degli arbitri con preparazione giuridica.
6. Se la domanda è proposta da più parti o contro più parti (cd. arbitrato multiparti), anche in deroga a quanto previsto nella convenzione arbitrale, lo Sportello Arbitrale, secondo i criteri prestabiliti dal Consiglio Arbitrale, nomina tutti i componenti del Collegio Arbitrale, designando un Arbitro Unico quando lo ritenga opportuno e la convenzione arbitrale non richieda la designazione di un collegio.

Articolo 10 (Indipendenza dell'Organo Arbitrale )

1. L'Organo Arbitrale deve essere imparziale ed indipendente rispetto alle parti.
2. L'Organo Arbitrale, al momento dell'accettazione della nomina, deve rendere una dichiarazione di indipendenza sulla base dell'insussistenza di fatti e circostanze che possono costituire motivo di incompatibilità all'incarico.
3. Nel corso del procedimento l'Organo Arbitrale è tenuto a comunicare ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico.

Articolo 11 (Accettazione della nomina)

1. Effettuata la nomina dell'Organo Arbitrale, la Segreteria dello Sportello arbitrale ne informa le parti e l' Organo Arbitrale stesso, che entro 15 gg dal ricevimento della comunicazione di nomina dovrà comunicare alla Segreteria, mediante raccomandata A.R., la propria accettazione con allegata la dichiarazione di indipendenza; decorso il termine indicato la nomina si intende non accettata.
2. La nomina e l' accettazione dell'Organo Arbitrale sono tempestivamente trasmesse dalla Segreteria dello Sportello arbitrale alle parti e, nel caso di Collegio Arbitrale, agli altri Arbitri.
3. Gli Arbitri che non hanno accettato la nomina devono essere sostituiti secondo le procedure indicate nella convenzione arbitrale o in mancanza dal presente regolamento.

Articolo 12 (Ricusazione dell'Organo Arbitrale)

1. La parte può ricusare l' Organo Arbitrale nei casi previsti dall'art. 51 del Codice di procedura civile.
2. La richiesta di ricusazione deve essere motivata ed è proposta mediante ricorso al Consiglio Arbitrale entro 15 giorni dalla comunicazione dell' accettazione della nomina dell'Organo Arbitrale o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione.
3. Il Consiglio Arbitrale decide sulla richiesta di ricusazione, in via definitiva e con provvedimento motivato .

Articolo 13 (Sostituzione dell'Organo Arbitrale)

1. In caso di morte, incapacità, rinuncia, inerzia o ritardo, si provvede alla sostituzione dell' Organo Arbitrale, con le stesse modalità previste per la nomina.
2. Nei casi di inerzia, ritardo o negligenza, Il Consiglio Arbitrale effettua un richiamo; se nonostante il richiamo l' Organo Arbitrale non adempie alle sue funzioni, dopo averlo sentito, si provvede alla sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina.
3. L'eventuale compenso dell'Organo Arbitrale sostituito è definito dallo Sportello Arbitrale tenendo conto dell'attività fino a quel momento svolta.
4. Spetta all'Organo Arbitrale in seguito nominato, disporre l'eventuale rinnovo di precedenti atti del procedimento.

Art. 14 (Elenco dei Consulenti e Arbitratori)

2.E' istituito un elenco di Consulenti e Arbitratori specializzati nel settore IT Informartion Technology al quale possono essere iscritti coloro che risultino esperti in specifiche materie.
3. I richiedenti devono indicare nella domanda la propria appartenenza all'Associazione ANIP Albo Nazionale Informatici Professionisti e devono risultare in regola con le norme stabilite dai Regolamenti ANIP.
4. Gli iscritti all'elenco dei Consulenti e Arbitratori possono essere nominati Consulenti tecnici nel corso di procedimenti arbitrali, Arbitratori o Periti nel caso in cui vengano richiesti allo Sportello Arbitrale arbitraggi o perizie .
4. Ai Consulenti e Arbitratori si applicano, in quanto compatibili, le stesse norme previste dal presente regolamento in tema di accettazione e sostituzione dell'Organo Arbitrale.

SEZIONE SECONDA: IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Articolo 15 (Adempimenti della Segreteria)

1. La Segreteria dello Sportello Arbitrale, ricevuti i versamenti di cui all'art. 4, forma il fascicolo del procedimento, che dovrà contenere copia degli atti depositati dalle parti, la corrispondenza, copia delle ricevute e delle attestazioni dei versamenti effettuati, i fascicoli delle parti, le eventuali perizie tecniche depositate, il verbale ed il lodo in originale del procedimento arbitrale.
2. La Segreteria dà inoltre comunicazione all' Organo Arbitrale della avvenuta nomina, invitandoli ad esprimere la loro accettazione o la rinuncia nel termine prescritto dall'art. 10. 3. La Segreteria mette a disposizione dell' Organo Arbitrale il fascicolo completo di tutta la documentazione pervenuta dalle Parti.
4. Al termine del procedimento, dopo il deposito del lodo, le parti hanno facoltà, rilasciando apposita firma liberatoria, di ritirare i propri fascicoli con i documenti contenuti.
5. L'inosservanza dei termini previsti dal presente Regolamento in relazione a notificazioni o comunicazioni non comporta decadenza alcuna per le parti qualora sia dovuta ad impedimenti della Segreteria.

Articolo 16 (Sede dell' arbitrato)

1. L' Organo Arbitrale decide la sede dell'Arbitrato, fermo restando l'obbligo per la Segreteria dello Sportello arbitrale di conservare il fascicolo d'ufficio con gli originali degli atti e del verbale presso gli uffici camerali.

Articolo 17 (Regole di procedura)

1. Il procedimento per arbitrato rituale è disciplinato dal presente regolamento e in via supplettiva dalle norme contenute nel titolo VIII del libro quarto del Codice di Procedura Civile.
2. In mancanza di diversa volontà delle parti, l' Organo Arbitrale ha facoltà di disciplinare il procedimento nel modo e secondo le formalità che ritiene più adeguate, osservando in ogni caso il principio del contraddittorio, nonché assegnando alle parti, su istanza delle medesime, termini per presentare memorie, depositare documenti e repliche.
3. L' Organo Arbitrale ha facoltà di nominare uno o più Consulenti tecnici d'ufficio da individuarsi nell'elenco dei consulenti di cui all'art. 13 del presente Regolamento; in tal caso dovrà disporre il deposito a titolo di anticipazione spese in conformità a quanto previsto all'art. 23 del presente Regolamento. Inoltre l' Organo Arbitrale ha facoltà di chiedere informazioni a pubbliche autorità e di rivolgersi all'autorità giudiziaria per gli ausili ammessi dalla legge.
4. Nel caso previsto dall'art. 35, comma 5, del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, l' Organo Arbitrale può disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera assembleare.
5. Ogni udienza deve essere fissata dall' Organo Arbitrale e comunicata alle parti con congruo preavviso. Le parti convocate possono comparire di persona o tramite rappresentanti muniti dei necessari poteri, oppure essere assistite da difensori muniti di procura.
6. Delle attività in udienza e di ogni attività istruttoria viene redatto un verbale, sottoscritto dall' Organo Arbitrale e trasmesso in copia alle parti.

Articolo 18 (Mancata comparizione delle parti)

1. Se alla prima udienza o in un'udienza successiva nessuna delle parti compare, l' Organo Arbitrale fissa un'udienza successiva, di cui la Segreteria dà immediata comunicazione alle Parti.
2. Se all'udienza così fissata nessuna delle Parti compare, l' Organo Arbitrale, accertata la regolarità della comunicazione prescritta nel precedente comma, dichiara l'estinzione del procedimento e provvede alla liquidazione delle spese, disponendone il prelevamento dalle somme versate dalle Parti ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento. L'eventuale fondo residuo è restituito dalla Parte creditrice stessa ad opera della Segreteria dello Sportello Arbitrale.

Articolo 19 (Transazione in corso di procedimento)

1. Qualora le Parti giungano ad una transazione prima dell'accettazione da parte dell' Organo Arbitrale, ne danno comunicazione alla Segreteria dello Sportello Arbitrale per l'archiviazione del procedimento.
2. Se la transazione fra le Parti interviene dopo l'accettazione dell' Organo Arbitrale questo redige un verbale, sottoscritto dalle Parti, con il quale viene esonerato dall'obbligo di pronunciare il lodo.
3. Se la transazione è solo parziale, il procedimento prosegue per la definizione dei punti della controversia ai quali la transazione non si riferisce.
4. Le Parti possono concordemente richiedere all'Organo Arbitrale di recepire in un lodo i termini della transazione tra loro intervenuta.

IL LODO ARBITRALE

Articolo 20 (Termini per la decisione)

1. Salvo diverso accordo delle parti, l' Organo Arbitrale deve pronunciare la decisione (lodo) entro 180 giorni dall'accettazione.
2. Il termine stabilito per la pronuncia del lodo può essere sospeso, interrotto o prorogato nei casi previsti dall'art. 820 c.p.c.

Articolo 21 ( Deliberazione e forma del lodo)

1. Il lodo è deliberato dall' Organo Arbitrale a maggioranza dei voti, ed è redatto per iscritto, in tanti originali quante sono le parti, più una per la Segreteria dello Sportello arbitrale.
2. Il Collegio arbitrale può sottoscrivere il lodo in tempi diversi, ma deve indicare il luogo, il giorno, il mese e l'anno in cui la firma è stata apposta. Il lodo ha efficacia vincolante per le parti dalla data dell'ultima sottoscrizione.
3. L' Organo Arbitrale trasmette entro il termine previsto per la pronuncia, il lodo sottoscritto alle parti e alla Segreteria dello Sportello arbitrale.

Articolo 22 (Contenuto del lodo)

1. Il lodo deve contenere:

  • 1.l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
  • 2.l'indicazione della convenzione arbitrale;
  • 3.l'indicazione della natura rituale o irrituale del lodo;
  • 4.l'indicazione della sede dell'arbitrato;
  • 5.l'indicazione delle domande proposte dalle parti;
  • 6.l'esposizione dei motivi della decisione;
  • 7.il dispositivo;
  • 8.la liquidazione delle spese del procedimento;
  • 9.la data, il luogo e le modalità della deliberazione.
2. E' valido il lodo sottoscritto solo dalla maggioranza degli Arbitri componenti il Collegio Arbitrale, purché si dia atto per iscritto che il lodo stesso è stato deliberato in conferenza personale di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo.
3. Nel lodo definitivo l' Organo Arbitrale indica la parte o le parti tenute al pagamento delle spese di procedimento e quelle di difesa.
LE SPESE DI PROCEDIMENTO

Articolo 23 (Le spese per i servizi arbitrali camerali)

1.Le spese di arbitrato comprendono le spese di segreteria e l'onorario dell' Organo Arbitrale
2.La Segreteria dello Sportello arbitrale, stimato il valore economico della controversia, sulla base delle indicazioni contenute negli atti delle parti, determina la somma che le parti devono versare, in parti uguali, per le spese di segreteria, secondo il tariffario allegato. Rimane facoltà della Segreteria, nel corso della procedura, richiedere integrazioni dei versamenti di cui all'art. 4, per giustificati motivi.
3.Nel caso che entrambe le parti dichiarino che la controversia ha un valore indeterminato, alla stessa viene attribuita in via provvisoria la tariffa prevista per l'arbitrato ordinario per controversie comprese tra 25.001 e 50.000 euro, in attesa che l'Organo Arbitrale determini l'ammontare preciso del valore della controversia.
4.Le parti, contestualmente alla presentazione della domanda di arbitrato o della risposta, versano alla Segreteria dello Sportello arbitrale l'importo indicato all' art. 4 del presente regolamento.
5.Se l'Organo Arbitrale decide di nominare un Consulente tecnico, deve disporre contestualmente un deposito a carico delle parti, a titolo di fondo spese, nell'ammontare prevedibilmente sufficiente a coprire l'onorario e le spese del Consulente. L'onorario del Consulente tecnico d'ufficio sarà determinato dall' Organo Arbitrale con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale indicata nel Tariffario ANIP, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.
6.L' Organo Arbitrale, alla fine del procedimento, richiede allo Sportello arbitrale la liquidazione del proprio onorario, secondo gli importi previsti nel tariffario allegato, e la Segreteria dello Sportello arbitrale provvede a richiederne la liquidazione alle parti.

SEZIONE TERZA : ARBITRATO RAPIDO E DOCUMENTALE

Art. 24 (Procedura di arbitrato rapido)

1.L'Arbitrato rapido è finalizzato alla risoluzione, celere e poco costosa, di controversie di valore non elevato, avvalendosi di un Arbitro Unico che decide in via irrituale con l'emanazione, entro 90 gg. dalla sua accettazione, di un lodo vincolante per le parti.

Art. 25 (Ambito di applicazione)

1. La procedura di Arbitrato rapido si applica a controversie relative a pretese che non eccedano i 25.000 euro. A questo fine si fa riferimento all'ammontare indicato dalla parte attrice nella domanda. L'attore non può successivamente aumentare la propria pretesa oltre il limite sopra indicato, salva l'applicazione del comma 3 del presente articolo.
2. Eventuali domande riconvenzionali non vengono prese in considerazione per la determinazione del limite di 25.000 euro di cui sopra, con la conseguenza che un eventuale superamento del valore 25.000 euro, in conseguenza di domande riconvenzionali, non esclude l'applicazione della procedura di Arbitrato Rapido.
3. Il Consiglio Arbitrale deve, su istanza di una delle parti, applicare la procedura ordinaria in conseguenza del valore elevato della controversia.

Art. 26 - (Domanda)

1. La parte che intende promuovere un procedimento di arbitrato rapido dovrà depositare presso la Segreteria dello Sportello Arbitrale una domanda, sottoscritta in un numero di copie pari al numero dei convenuti, una copia per l'arbitro ed una per la Segreteria. Quest'ultima provvede a trasmettere, con raccomandata A/R, copia della domanda, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento, a ciascuno dei convenuti.
2. La domanda, in carta legale, deve contenere:
a) il nome delle parti e la loro residenza, o trattandosi di società, denominazione o ragione sociale, il tipo, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
b) l'esposizione dei fatti, la formulazione dei quesiti e l'eventuale indicazione, anche sommaria, del valore economico della controversia;
c) la nomina dell'arbitro;
d) il compromesso o la clausola compromissoria;
e) il nome, l'indirizzo e la procura alle liti del difensore, se nominato, e l'eventuale elezione di domicilio;
f) l'indicazione delle prove richieste;
g) ogni altro documento che la parte ritiene di allegare.

Art. 27 - (Risposta)

1. Il convenuto, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, dovrà depositare presso la Segreteria dello Sportello Arbitrale la propria memoria di risposta, sottoscritta in un numero di copie pari al numero dei convenuti, una copia per l'arbitro, una copia per l'attore, ed una per la Segreteria. Quest'ultima provvede a trasmettere una copia della risposta, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento, con raccomandata A/R, a ciascuna delle controparti.
2. La risposta, in carta legale, deve contenere:
a) il nome del convenuto e la sua residenza, o trattandosi di società, denominazione o ragione sociale, il tipo, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
b) le proprie difese, l'eventuale domanda riconvenzionale e l'indicazione, anche sommaria, del valore economico della controversia;
c) la nomina dell'arbitro;
d) il nome, l'indirizzo e la procura alle liti del difensore, se nominato, e l'eventuale elezione di domicilio;
e) l'indicazione delle prove richieste;
f) ogni altro documento che la parte ritiene di allegare.
3. In caso di domande riconvenzionali, la parte attrice avrà diritto di depositare una memoria, con termine sino a tre giorni (lavorativi) prima del giorno dell'udienza di comparizione avanti l'Arbitro unico.

Articolo 28 (Versamenti pecuniari)

1. Per quanto riguarda le spese del procedimento si applica l'articolo 4 del presente Regolamento in quanto compatibile.

Articolo 29 - (Nomina degli arbitri)

Le controversie sono risolte da un Arbitro Unico scelto di comune accordo dalle parti. Nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo, l'Arbitro Unico è nominato dal Consiglio Arbitrale entro 15 giorni lavorativi dal deposito della risposta del convenuto.

Art. 30- (Udienza)

1. Entro dieci giorni dalla sua nomina l'Arbitro fissa la data dell' udienza di comparizione delle parti, che dovrà essere tenuta entro 20 giorni dalla nomina stessa.
2. Le parti possono essere assistite da esperti o da tecnici di fiducia.
3. Dopo avere sentito le parti ed eventuali testimoni e/o esperti, l'Arbitro decide l'eventuale fissazione di una nuova udienza o perizia tecnica, la quale deve comunque tenersi entro 20 giorni dalla prima.
4. Ulteriori mezzi di prova rispetto a quelli indicati negli atti introduttivi del giudizio possono essere ammessi dall'Arbitro in via eccezionale, a sua discrezione, fatta salva l'esigenza di concentrare la procedura, al massimo, in due udienze e di rispettare il limite temporale di cui all'art. 24.

Art. 31 - (Lodo arbitrale)

1. L'Arbitro decide la controversia mediante un lodo arbitrale emesso, entro 90 giorni dalla data di accettazione dell'incarico.
2. Il termine può essere altresì prorogato dall'Arbitro per una sola volta e per non più di 90 giorni dall'arbitro nel caso in cui debbano essere ammessi mezzi di prova.

Art. 32- (Costi delle procedure)

1. I costi delle procedure di Arbitrato Rapido e documentale dello Sportello Arbitrale sono riportati nella tabella allegata. I costi di cui sopra vengono sopportati in ugual misura dalle parti, salvo diversa ripartizione finale decisa dall'Arbitro Unico.

Art. 33 - (Arbitrato documentale)

1. L'Arbitrato Documentale è finalizzato alla risoluzione, rapida e poco costosa, di controversie di valore non superiore a 25.000 euro, avvalendosi di un Arbitro Unico che decide in via irrituale con l'emanazione, entro 60 giorni dalla sua accettazione, di un lodo vincolante per le parti.
2. L'Arbitrato Documentale viene attivato mediante domanda congiunta delle parti o con richiesta unilaterale e successiva adesione della controparte.
3. Il termine può essere prorogato per una sola volta e per non più di 60 giorni dall'arbitro nel caso in cui debbano essere ammessi mezzi di prova essenziali ai fini della decisione.
4. Contestualmente alla domanda congiunta o in occasione della domanda e successiva adesione le parti devono provvedere ai versamenti dei spese amministrative, come da tariffario allegato.
5. L'Arbitro decide sulla base di documenti prodotti dalle parti che rinunciano pertanto all'audizione personale, all'assunzione di prove testimoniali e ad una discussione orale.

Art.34 (Rinvio)

1. Per ogni caso non espressamente previsto dalla presente sezione si applicano le disposizioni della sezione seconda del presente regolamento, nonché le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili.


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